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Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie
CP 519
6002 Lucerna
Domande frequenti
Come ente indipendente fornisce consulenza agli assicurati e aiuta a chiarire malintesi. In caso di lamentele giustificate, interviene presso l’assicuratore malattie.
L’Ufficio di mediazione non è un’autorità di vigilanza. Esso non può impartire delle istruzioni alle casse malati. Non è un’istanza giudiziaria. Per questo motivo, i termini di prescrizione, di perenzione, giudiziari o amministrativi non vengono interrotti dal ricorso. La persona assicurata rimane responsabile per il rispetto di questi termini.
Gli assicurati che non sono assistiti da avvocati o altri rappresentanti professionali di parte possono rivolgersi all’Ufficio di mediazione. Se gli assicurati hanno un’assicurazione di protezione giuridica, l’Ufficio di mediazione si limita a fornire brevi informazioni iniziali.
Anche agli studi legali, ai broker assicurativi, ai fornitori di servizi, agli uffici fiduciari, ai servizi sociali e alle agenzie di riabilitazione dei debiti l’Ufficio di mediazione fornisce solo informazioni legali brevi e verbali.
- Nelle controversie tra un assicurato e la sua cassa malati in relazione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal.
- In caso di divergenze relative all’assicurazione complementare ai sensi della LCA.
- In caso di problemi legati all’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LAMal o la LCA.
- Nelle controversie tra fornitori di prestazioni e pazienti.
- Per la revisione dei premi approvati dalle autorità.
- In caso di disaccordo tra uffici governativi e cittadini (ad esempio, in merito alla riduzione dei premi o prestazioni complementari).
- Nel caso di rami assicurativi che non hanno nulla a che fare con l’assicurazione malattie, anche se sono stati predisposti da una compagnia di assicurazione sanitaria e figurano nella stessa polizza assicurativa dell’assicurazione malattie (ad es. assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile privata o sulla vita). In questi casi, è competente l’ufficio di mediazione dell’assicurazione privata e della Suva.
- Nelle controversie con altri assicuratori sociali (AI, LAINF, LPP, AM, ecc.).
Quando l’assicuratore ha già emesso una decisione formale o è in corso una causa in tribunale. In questi casi una mediazione non è più possibile.
I servizi dell’Ufficio di mediazione sono gratuiti per coloro che richiedono una consulenza. La fondazione, i membri del consiglio della fondazione, la mediatrice come pure i collaboratori non possono essere ritenuti responsabili per le attività di consulenza, informazione e mediazione dell’Ufficio.
La fondazione è finanziata tramite contributi annuali di tutti gli assicuratori malattie sociali svizzeri. L’imparzialità è garantita.