Richiesta di consulenza online

Consulenza telefonica

Tel: +41 41 226 10 12
Lunedì–Venerdì:
dalle 9 alle 11.30

Richiesta per posta

Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie
CP 519
6002 Lucerna

Domande frequenti

Come ente indipendente fornisce consulenza agli assicurati e aiuta a chiarire malintesi. In caso di lamentele giustificate, interviene presso l’assicuratore malattie.

L’Ufficio di mediazione non è un’autorità di vigilanza. Esso non può impartire delle istruzioni alle casse malati. Non è un’istanza giudiziaria. Per questo motivo, i termini di prescrizione, di perenzione, giudiziari o amministrativi non vengono interrotti dal ricorso. La persona assicurata rimane responsabile per il rispetto di questi termini.

Gli assicurati che non sono assistiti da avvocati o altri rappresentanti professionali di parte possono rivolgersi all’Ufficio di mediazione. Se gli assicurati hanno un’assicurazione di protezione giuridica, l’Ufficio di mediazione si limita a fornire brevi informazioni iniziali.

Anche agli studi legali, ai broker assicurativi, ai fornitori di servizi, agli uffici fiduciari, ai servizi sociali e alle agenzie di riabilitazione dei debiti l’Ufficio di mediazione fornisce solo informazioni legali brevi e verbali.

  1. Nelle controversie tra un assicurato e la sua cassa malati in relazione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal.
  2. In caso di divergenze relative all’assicurazione complementare ai sensi della LCA.
  3. In caso di problemi legati all’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LAMal o la LCA.
  1. Nelle controversie tra fornitori di prestazioni e pazienti.
  2. Per la revisione dei premi approvati dalle autorità.
  3. In caso di disaccordo tra uffici governativi e cittadini (ad esempio, in merito alla riduzione dei premi o prestazioni complementari).
  4. Nel caso di rami assicurativi che non hanno nulla a che fare con l’assicurazione malattie, anche se sono stati predisposti da una compagnia di assicurazione sanitaria e figurano nella stessa polizza assicurativa dell’assicurazione malattie (ad es. assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile privata o sulla vita). In questi casi, è competente l’ufficio di mediazione dell’assicurazione privata e della Suva.
  5. Nelle controversie con altri assicuratori sociali (AI, LAINF, LPP, AM, ecc.).

Quando l’assicuratore ha già emesso una decisione formale o è in corso una causa in tribunale. In questi casi una mediazione non è più possibile.

I servizi dell’Ufficio di mediazione sono gratuiti per coloro che richiedono una consulenza. La fondazione, i membri del consiglio della fondazione, la mediatrice come pure i collaboratori non possono essere ritenuti responsabili per le attività di consulenza, informazione e mediazione dell’Ufficio.

La fondazione è finanziata tramite contributi annuali di tutti gli assicuratori malattie sociali svizzeri. L’imparzialità è garantita.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.